mercoledì 15 gennaio 2020

BLOCKCHAIN SI PUÒ BREVETTARE?


LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN È DAVVERO INNOVATIVA?UN'ANALISI SULLA BREVETTABILITÀ DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN A LIVELLO INTERNAZIONALE

 Nell'immaginario collettivo il binomio blockchain/bitcoin è inscindibile, ma non è sempre stato così. Infatti, la blockchain venne teorizzata per la prima volta nel 1991 da una coppia di inventori, Haber e Stornetta, come tecnologia per garantire l'integrità di documenti digitali. 

E' stato solo nel 2008 che un inventore anonimo noto con lo pseudonimo di Nakamoto ne ha implementato il concetto teorico, coniando il termine block chain e legandolo alla criptovaluta bitcoin
In pratica, Nakamoto ha ripreso l'idea di una catena di blocchi (block chain, appunto) crittograficamente protetta mediante l'utilizzo di marcatori temporali, adattandola al settore finanziario ed elaborando un sistema di pagamento elettronico basato su prova crittografica che consenta a due controparti di negoziare tra loro senza la necessità di una terza parte garante.Questa precisazione sulle origini è essenziale in ambito brevettuale, poiché per sapere se la propria invenzione è anticipata da un brevetto altrui è necessario effettuare una ricerca di arte nota e, utilizzando come parola chiave "blockchain", la ricerca non sarebbe esaustiva. 

 Per poter essere brevettata, infatti, una qualsiasi invenzione deve soddisfare tre condizioni: essere nuova, inventiva (cioè non risultare ovvia per un esperto del settore) e atta allo sfruttamento industriale. La blockchain, rientrando tra le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, deve poi scontrarsi con la legislazione europea secondo cui i programmi per elaboratori non sono brevettabili "in quanto tali", ma solo se in grado di apportare un contributo tecnico allo stato dell'arte. Ciò si traduce nel fatto che il codice sorgente di una applicazione presente sul nostro dispositivo non sia brevettabile (è però protetto dal diritto d'autore), ma che la stessa applicazione sia brevettabile se configurata mediante il codice sorgente per eseguire una operazione tecnicamente innovativa, indipendentemente dalla natura di tale operazione. Quindi, ad esempio, non c'è invenzione se la porzione di codice progettata per una applicazione volta all'acquisto di abbigliamento viene utilizzata per l'acquisto di viaggi. Se quanto scritto sopra è valido per il brevetto europeo e quello americano, la situazione in Oriente ha delle leggere differenze. Ad esempio, il Giappone ha delle aperture maggiori verso la tecnologia blockchain: le condizioni di brevettabilità sono più facili da soddisfare in quanto, oltre al contributo tecnico rispetto allo stato dell'arte, è ammesso anche un contributo in termini non tecnici. Quindi, tornando all'esempio di cui sopra, in Giappone l'applicazione per l'acquisto di abbigliamento può risultare brevettabile se applicata all'acquisto di viaggi. La Cina ha recentemente introdotto alcune modifiche alla procedura d'esame che la avvicinano alla situazione giapponese. Inoltre, il paese sta attuando una politica volta allo sviluppo della blockchain con investimenti finanziari, la promulgazione della legge sulla crittografia e la nascita dello yuan digitale. 

L'unico limite che detta è legato alle criptovalute: in base all'art. 5 della legge cinese sui brevetti, le invenzioni dannose per l'interesse pubblico non sono consentite e la Cina ha stabilito che questo è il caso delle valute virtuali.Vista la complessità della natura della blockchain, per una valutazione effettiva della brevettabilità di un'invenzione che la utilizzi, è indispensabile il parere che solo consulenti specializzati in diritti di proprietà industriale possono fornire.

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