Acquisto e vendita di bitcoin e monete virtuali In una risoluzione i chiarimenti delle Entrate sul trattamento fiscale
Esenzione
Iva per le operazioni di cambio di bitcoin. Le attività di
intermediazione di valuta tradizionale con moneta virtuale svolte dagli
operatori del mercato non scontano l’Iva in quanto rientrano tra le
operazioni relative a banconote e monete. Per i clienti persone fisiche,
invece, che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si
tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili
perché manca la finalità speculativa. Sono questi i principali
chiarimenti della risoluzione n. 72/E pubblicata oggi, con cui l’Agenzia
delle Entrate, in linea con i recenti orientamenti della Corte di
Giustizia dell’UE, illustra il trattamento fiscale da applicare a chi
svolge attività di acquisto e cessione a pronti di moneta virtuale in
cambio di valuta “tradizionale”.
Imposte dirette e Iva -
Il
documento di prassi precisa che le operazioni relative ai bitcoin sono
prestazioni di servizi esenti da Iva. Sul piano della tassazione
diretta, invece, i ricavi che derivano dall’attività di intermediazione
nell’acquisto e vendita di bitcoin sono soggetti ad Ires ed Irap, al
netto dei relativi costi. Per valutare i bitcoin di cui la società
dispone a fine esercizio occorre considerarne il valore normale, cioè la
loro quotazione in quel momento.
Niente oneri da sostituto
d’imposta
- Per quanto riguarda i clienti persone fisiche che detengono i
bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, la risoluzione chiarisce
che si tratta di operazioni a pronti che non generano redditi imponibili
perché manca la finalità speculativa. Ne deriva che gli operatori non
sono tenuti agli adempimenti tipici dei sostituti d’imposta. Resta ferma
la facoltà dell’Agenzia, in sede di controllo, di acquisire le liste
della clientela per le opportune verifiche.
Roma, 2 settembre 2016